AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - STUDI ASSOCIATI SOGGETTI A IRAP
2016-10-07 BLuStudio
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risposta del vice ministro Luigi Casero al question time di ieri, ha confermato la valenza retroattiva del principio che vuole l'assoggettamento ad IRAP degli studi associati, nella forma delle società semplici e quelle ad esse equiparate, per tutti i periodi d'imposta precedenti al 2016. Tale principio è stato riconosciuto dalla sentenza n. 7371/2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dove viene affermato che gli studi associati e le associazioni professionali sono sempre soggetti a IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività. Pertanto, l'assoggettamento dello studio associato avviene quando l'esercizio in comune dell'attività professionale, pur non configurando un centro di interessi dotato di autonomia strutturale e funzionale, dia luogo ad un insieme di mezzi e strutture, quali immobili, macchinari, mobili, collaboratori ecc., tale che il reddito da sottoporre a IRAP sia stato almeno potenziato e derivato dalla struttura e non provenga dal solo lavoro professionale dei singoli.
Quindi, l'esercizio in forma associata di una professione è di per sé idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi e l'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze. In base a tale orientamento, il reddito prodotto non può ritenersi frutto soltanto della professionalità di ciascun componente dello studio ma ne deriva l'assoggettamento ad IRAP dello studio medesimo, salvo che si sia in grado di dimostrare che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
Quindi, l'esercizio in forma associata di una professione è di per sé idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi e l'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze. In base a tale orientamento, il reddito prodotto non può ritenersi frutto soltanto della professionalità di ciascun componente dello studio ma ne deriva l'assoggettamento ad IRAP dello studio medesimo, salvo che si sia in grado di dimostrare che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.