TARDIVA EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA – PROFILI SANZIONATORI
2020-01-07 BLuStudio
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad istanza di interpello n. 528 del 16.12.2019, ha chiarito i profili sanzionatori della tardiva emissione delle fatture elettroniche.
Ricordiamo che, in virtù delle modifiche introdotte dapprima dal DL n. 119/2018 (c.d. Collegato Fiscale alla Legge di bilancio 2019) e in seguito dal DL n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) - per un dettaglio delle quali vi rimandiamo alla nostra circolare di approfondimento n. 30 - le fatture elettroniche immediate emesse dal 1° luglio del 2019 devono osservare i seguenti riferimenti temporali:
• riportare nel campo "data fattura" del file .xml la data di effettuazione dell'operazione, se non ricavabile da altri campi o allegati dalla fattura medesima, come ad esempio la data del documento di trasporto per le cessioni di beni;
• essere formate e trasmesse attraverso lo SDI nel termine di 12 giorni di calendario dalla data di effettuazione dell'operazione.
In estrema sintesi, mentre per le cessioni di beni mobili senza clausole di riserva di proprietà la data rilevante è quella della consegna o spedizione, per le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia è la data del pagamento del corrispettivo a determinare la data di effettuazione dell'operazione, ai fini dell'obbligo di fatturazione. Naturalmente, nel caso sia emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo (pagamento di acconti) anticipatamente rispetto ai termini sopra indicati, la data di effettuazione dell'operazione si considera pari alla data di emissione della fattura o di pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.
Nella risposta all'istanza di interpello, l'Agenzia chiarisce che:
1) nel caso di fatture trasmesse tramite lo SDI oltre il termine dei 12 giorni, ma entro la data di computo della liquidazione periodica relativa al periodo di effettuazione dell'operazione, e sempreché la fattura relativa sia correttamente registrata nel periodo in questione e l'IVA confluisca nel calcolo della relativa liquidazione periodica, sarà applicabile unicamente la sanzione prevista per le violazioni formali, variabile da Euro 250,00 ad Euro 2.000,00;
2) nel caso di registrazione, e imputazione dell'IVA, oltre i termini della liquidazione periodica del relativo mese, l'omissione è sanzionata con la più gravosa sanzione proporzionale, variabile dal 90% al 180% dell'imposta indicata in fattura, con un minimo di Euro 500,00.
Ricordiamo che, in virtù delle modifiche introdotte dapprima dal DL n. 119/2018 (c.d. Collegato Fiscale alla Legge di bilancio 2019) e in seguito dal DL n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) - per un dettaglio delle quali vi rimandiamo alla nostra circolare di approfondimento n. 30 - le fatture elettroniche immediate emesse dal 1° luglio del 2019 devono osservare i seguenti riferimenti temporali:
• riportare nel campo "data fattura" del file .xml la data di effettuazione dell'operazione, se non ricavabile da altri campi o allegati dalla fattura medesima, come ad esempio la data del documento di trasporto per le cessioni di beni;
• essere formate e trasmesse attraverso lo SDI nel termine di 12 giorni di calendario dalla data di effettuazione dell'operazione.
In estrema sintesi, mentre per le cessioni di beni mobili senza clausole di riserva di proprietà la data rilevante è quella della consegna o spedizione, per le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia è la data del pagamento del corrispettivo a determinare la data di effettuazione dell'operazione, ai fini dell'obbligo di fatturazione. Naturalmente, nel caso sia emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo (pagamento di acconti) anticipatamente rispetto ai termini sopra indicati, la data di effettuazione dell'operazione si considera pari alla data di emissione della fattura o di pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.
Nella risposta all'istanza di interpello, l'Agenzia chiarisce che:
1) nel caso di fatture trasmesse tramite lo SDI oltre il termine dei 12 giorni, ma entro la data di computo della liquidazione periodica relativa al periodo di effettuazione dell'operazione, e sempreché la fattura relativa sia correttamente registrata nel periodo in questione e l'IVA confluisca nel calcolo della relativa liquidazione periodica, sarà applicabile unicamente la sanzione prevista per le violazioni formali, variabile da Euro 250,00 ad Euro 2.000,00;
2) nel caso di registrazione, e imputazione dell'IVA, oltre i termini della liquidazione periodica del relativo mese, l'omissione è sanzionata con la più gravosa sanzione proporzionale, variabile dal 90% al 180% dell'imposta indicata in fattura, con un minimo di Euro 500,00.