SUPER E IPER-AMMORTAMENTI SOSTITUITI DA CREDITO DI IMPOSTA, CON INDICAZIONE IN FATTURA
2020-01-10 BLuStudio
La Legge di Bilancio 2020 ha sostituito, con decorrenza dagli acquisti effettuati dallo scorso 1° gennaio 2020, le agevolazioni note come super-ammortamenti e iper-ammortamenti, con il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, che riconosce al contribuente un importo pari rispettivamente al 6% e al 40% dei costi ammissibili, nei limiti previsti e fruibile mediante compensazione in F24 in cinque quote annuali di pari importo.
La norma istitutiva prevede l'indicazione nella fattura di acquisto del bene di un'apposita dicitura. Nello specifico, l'art. 1 comma 195 della L. 160/2019 stabilisce infatti che "ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194".
Tale obbligo riguarda l'acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali "ordinari", compresi i beni di valore inferiore a 516,46 euro (già oggetto dei super-ammortamenti), che quelli materiali e immateriali relativi agli investimenti c.d. "Industria 4.0".
Quanto agli effetti della mancata indicazione della dicitura in fattura, dalla formulazione normativa non appare chiaro se tale onere documentale sia previsto o meno a pena di decadenza del beneficio. Tuttavia, dal momento che, in occasione di precedenti disposizioni agevolative (ad es. la "Sabatini-bis") tale indicazione in fattura era stata ritenuta dall'Agenzia delle Entrate quale requisito necessario per la legittima fruizione del credito, in attesa degli auspicati chiarimenti ufficiali pare utile richiedere al fornitore l'inserimento della dicitura "bene agevolabile ex art. 1 commi da 184 a 194 della Legge n. 160/2019" in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto (ad esempio, nel campo "Causale").
La norma istitutiva prevede l'indicazione nella fattura di acquisto del bene di un'apposita dicitura. Nello specifico, l'art. 1 comma 195 della L. 160/2019 stabilisce infatti che "ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194".
Tale obbligo riguarda l'acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali "ordinari", compresi i beni di valore inferiore a 516,46 euro (già oggetto dei super-ammortamenti), che quelli materiali e immateriali relativi agli investimenti c.d. "Industria 4.0".
Quanto agli effetti della mancata indicazione della dicitura in fattura, dalla formulazione normativa non appare chiaro se tale onere documentale sia previsto o meno a pena di decadenza del beneficio. Tuttavia, dal momento che, in occasione di precedenti disposizioni agevolative (ad es. la "Sabatini-bis") tale indicazione in fattura era stata ritenuta dall'Agenzia delle Entrate quale requisito necessario per la legittima fruizione del credito, in attesa degli auspicati chiarimenti ufficiali pare utile richiedere al fornitore l'inserimento della dicitura "bene agevolabile ex art. 1 commi da 184 a 194 della Legge n. 160/2019" in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto (ad esempio, nel campo "Causale").