IL DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020: OBBLIGO DI VERSAMENTO RITENUTE NEGLI APPALTI
2020-01-13 BLuStudio
La Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019 - pubblicata in G.U. n. 301 del 24 dicembre u.s. - ha introdotto importanti e sostanziali modifiche alla normativa, introdotta dal decreto c.d. Collegato fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019, relativa alla responsabilità dei committenti per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti ed assimilati dei soggetti appaltatori o sub-appaltatori.
Ricordiamo che il DL 26 ottobre 2019 n. 124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre e in vigore dal 27 ottobre, con l'intento di limitare i casi di omesso versamento di ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati nell'ambito dei lavori eseguiti da imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, aveva istituito un meccanismo finalizzato a trasferire l'obbligo di versamento delle medesime in capo al committente, previo trasferimento della provvista e invio dei dati da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici.
Nella nostra News Fiscale dello scorso 4 novembre, a commento delle disposizioni introdotte, avevamo in primo luogo sottolineato come fosse alquanto problematico il perimetro soggettivo della norma in parola, auspicando che i medesimi contorni applicativi stabiliti per la correlata applicazione del reverse-charge IVA, fosse utilizzata anche per gli obblighi di versamento delle ritenute. In secondo luogo, avevamo evidenziato la farraginosità del meccanismo operativo introdotto, obbligando il committente ad eseguire i versamenti ed a istituire un complesso sistema di comunicazione mensile con gli appaltatori e sub-appaltatori.
Come anticipato, la Legge di conversione ha modificato in senso sostanziale la disciplina, secondo le seguenti linee di intervento:
• viene ripristinato l'onere del versamento delle ritenute a carico del datore di lavoro, appaltatore o subappaltatore;
• viene introdotto un obbligo, a carico del committente, di verifica delle ritenute versate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati in appalti caratterizzati da prevalente impiego di mano d'opera presso le sedi del committente stesso, e con utilizzo di beni strumentali appartenenti o nella disponibilità di quest'ultimo (analogamente ai requisiti richiesti per l'applicazione del reverse-charge IVA, la cui applicazione resta subordinata al parere positivo della Commissione UE);
• viene introdotta una soglia di esenzione, fissata per appalti di importo complessivo annuo inferiore ad euro 200.000;
• vengono modificate le fattispecie di esclusione facoltativa, ora accordate alle imprese che presentino parametri di c.d. "bassa pericolosità fiscale".
Rimandando per maggiori dettagli alla nostra Circolare di approfondimento n. 33 di recentissima pubblicazione, ricordiamo che la nuova disciplina si applica a far data dal 1° gennaio 2020, dovendosi intendere il termine relativamente alle ritenute operate da tale data, anche in relazione a contratti di appalto e subappalto stipulati anteriormente.
Nelle risposte fornite al Forum dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano di oggi, l'Agenzia delle Entrate ha interpretato il limite di 200.000 Euro come cumulativo per tutti i contratti stipulati tra il committente e l'impresa appaltatrice, chiarendo che la nuova disciplina si applica a tutti i contratti esistenti ed ancora in essere al momento di superamento della soglia.
Ricordiamo che il DL 26 ottobre 2019 n. 124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre e in vigore dal 27 ottobre, con l'intento di limitare i casi di omesso versamento di ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati nell'ambito dei lavori eseguiti da imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, aveva istituito un meccanismo finalizzato a trasferire l'obbligo di versamento delle medesime in capo al committente, previo trasferimento della provvista e invio dei dati da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici.
Nella nostra News Fiscale dello scorso 4 novembre, a commento delle disposizioni introdotte, avevamo in primo luogo sottolineato come fosse alquanto problematico il perimetro soggettivo della norma in parola, auspicando che i medesimi contorni applicativi stabiliti per la correlata applicazione del reverse-charge IVA, fosse utilizzata anche per gli obblighi di versamento delle ritenute. In secondo luogo, avevamo evidenziato la farraginosità del meccanismo operativo introdotto, obbligando il committente ad eseguire i versamenti ed a istituire un complesso sistema di comunicazione mensile con gli appaltatori e sub-appaltatori.
Come anticipato, la Legge di conversione ha modificato in senso sostanziale la disciplina, secondo le seguenti linee di intervento:
• viene ripristinato l'onere del versamento delle ritenute a carico del datore di lavoro, appaltatore o subappaltatore;
• viene introdotto un obbligo, a carico del committente, di verifica delle ritenute versate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati in appalti caratterizzati da prevalente impiego di mano d'opera presso le sedi del committente stesso, e con utilizzo di beni strumentali appartenenti o nella disponibilità di quest'ultimo (analogamente ai requisiti richiesti per l'applicazione del reverse-charge IVA, la cui applicazione resta subordinata al parere positivo della Commissione UE);
• viene introdotta una soglia di esenzione, fissata per appalti di importo complessivo annuo inferiore ad euro 200.000;
• vengono modificate le fattispecie di esclusione facoltativa, ora accordate alle imprese che presentino parametri di c.d. "bassa pericolosità fiscale".
Rimandando per maggiori dettagli alla nostra Circolare di approfondimento n. 33 di recentissima pubblicazione, ricordiamo che la nuova disciplina si applica a far data dal 1° gennaio 2020, dovendosi intendere il termine relativamente alle ritenute operate da tale data, anche in relazione a contratti di appalto e subappalto stipulati anteriormente.
Nelle risposte fornite al Forum dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano di oggi, l'Agenzia delle Entrate ha interpretato il limite di 200.000 Euro come cumulativo per tutti i contratti stipulati tra il committente e l'impresa appaltatrice, chiarendo che la nuova disciplina si applica a tutti i contratti esistenti ed ancora in essere al momento di superamento della soglia.