BREXIT IN VIGORE TRA POCHE ORE: NESSUN EFFETTO DOGANALE PER TUTTO IL 2020
2020-01-31 BLuStudio
Nella giornata di ieri, 29 gennaio, il Parlamento europeo ha ratificato il testo dell'accoro di recesso - Brexit - del Regno Unito dall'Unione europea che si concretizzerà alle ore 23 di oggi 31 gennaio. Da tale momento, pertanto, il Regno Unito dovrà considerarsi a tutti gli effetti un Paese terzo, non più appartenente alla UE.
Sulla base del citato accordo, è stato previsto un periodo transitorio che si concluderà il 31 dicembre 2020. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ripreso i tratti salienti dell'accordo in un Comunicato stampa pubblicato il 29 gennaio.
Come illustrato dall'Agenzia, durante tale periodo transitorio il Regno Unito e l'Irlanda del Nord continueranno a far parte del territorio della UE sia agli effetti doganali che fiscali e permarrà l'applicabilità delle normative e delle procedure unionali in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci.
Non si ergeranno barriere doganali e lo scambio di beni con gli Stati membri della Ue continuerà a essere regolato dalle nome armonizzate in materia di IVA (Direttiva 2006/112/Ce), dogane (Regolamento Ue 952/2013) e accise (Direttiva 2008/118/Ce).
Di conseguenza, per tutto il 2020, le cessioni tra operatori economici, con beni spediti o trasportati dal Regno Unito a un altro dei Paesi Ue o viceversa continueranno a essere regolate dalle disposizioni previste dagli ordinamenti interni per le cessioni intracomunitarie, in relazione alle quali permarrà l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, ove dovuti.
Si segnala che, in attuazione dell'accordo per la Brexit, anche le cosiddette "vendite a distanza" con controparti comunitarie - cioè le cessioni a privati consumatori - continueranno a essere rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di origine, se non superiori alle soglie previste, e soggette a IVA nello Stato membro di destinazione, qualora il volume d'affari registrato superi i limiti stabiliti (o su opzione se i limiti non sono superati).
Analoghe conclusioni valgono per le prestazioni di servizi che devono ritenersi effettuate nei confronti di soggetti UE, se rese a soggetti passivi britannici, tutte le volte in cui il Paese di stabilimento del committente o il luogo di svolgimento della prestazione assumono rilevanza ai fini della determinazione della territorialità dell'operazione ai fini IVA. Permane inoltre l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat qualora dovuti, secondo le ordinarie regole.
A partire dal 1 gennaio 2021, invece, sulla base dell'esaminato accordo, il Regno Unito e l'Irlanda del Nord non potranno più considerarsi parte del territorio doganale e fiscale (ai fini IVA e delle accise) della UE.
Sulla base del citato accordo, è stato previsto un periodo transitorio che si concluderà il 31 dicembre 2020. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ripreso i tratti salienti dell'accordo in un Comunicato stampa pubblicato il 29 gennaio.
Come illustrato dall'Agenzia, durante tale periodo transitorio il Regno Unito e l'Irlanda del Nord continueranno a far parte del territorio della UE sia agli effetti doganali che fiscali e permarrà l'applicabilità delle normative e delle procedure unionali in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci.
Non si ergeranno barriere doganali e lo scambio di beni con gli Stati membri della Ue continuerà a essere regolato dalle nome armonizzate in materia di IVA (Direttiva 2006/112/Ce), dogane (Regolamento Ue 952/2013) e accise (Direttiva 2008/118/Ce).
Di conseguenza, per tutto il 2020, le cessioni tra operatori economici, con beni spediti o trasportati dal Regno Unito a un altro dei Paesi Ue o viceversa continueranno a essere regolate dalle disposizioni previste dagli ordinamenti interni per le cessioni intracomunitarie, in relazione alle quali permarrà l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, ove dovuti.
Si segnala che, in attuazione dell'accordo per la Brexit, anche le cosiddette "vendite a distanza" con controparti comunitarie - cioè le cessioni a privati consumatori - continueranno a essere rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di origine, se non superiori alle soglie previste, e soggette a IVA nello Stato membro di destinazione, qualora il volume d'affari registrato superi i limiti stabiliti (o su opzione se i limiti non sono superati).
Analoghe conclusioni valgono per le prestazioni di servizi che devono ritenersi effettuate nei confronti di soggetti UE, se rese a soggetti passivi britannici, tutte le volte in cui il Paese di stabilimento del committente o il luogo di svolgimento della prestazione assumono rilevanza ai fini della determinazione della territorialità dell'operazione ai fini IVA. Permane inoltre l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat qualora dovuti, secondo le ordinarie regole.
A partire dal 1 gennaio 2021, invece, sulla base dell'esaminato accordo, il Regno Unito e l'Irlanda del Nord non potranno più considerarsi parte del territorio doganale e fiscale (ai fini IVA e delle accise) della UE.