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DETRAZIONI IRPEF CON PAGAMENTI TRACCIABILI

2020-10-09 BLuStudio
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020, l'art. 1 comma 679 della L. 160/2019 stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% sugli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale, ovvero mediante ulteriori sistemi "tracciabili", diversi dal pagamento in contanti, previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (es. carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

A titolo esemplificativo devono quindi essere pagate con modalità tracciabili:
- le spese veterinarie
- le spese funebri
- le spese per l'istruzione universitaria e di frequenza scolastica (compresi i servizi scolastici integrativi quali mense scolastiche, pre e post scuola)
- i premi per assicurazione sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente
- le erogazioni liberali
- le spese per l'attività sportiva dilettantistica dei ragazzi compresi tra 5 e 18 anni
- le spese per l'abbonamento a servizi di trasporto pubblico
- le spese per asili nido.

La disposizione riguardante la tracciabilità dei pagamenti, tuttavia, non si applica in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

L'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 431 del 2 ottobre u.s. precisa che l'onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando il soggetto che materialmente effettua il pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. È però necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da un altro soggetto.

In questi casi il contribuente può pertanto dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante prova cartacea della transazione/pagamento (ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti PagoPA) o, in mancanza, mediante l'annotazione in fattura o ricevuta, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

L'Agenzia specifica a titolo esemplificativo che è possibile utilizzare la carta di credito intestata al coniuge, a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa (circostanza che si ritiene soddisfatta ove la carta di credito si appoggi ad un conto corrente cointestato tra i coniugi).


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